Targa Moto Replica Sostitutiva In Alluminio "Art.102 D. Lgs. 285/92"

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Verkäufer: tenore42 ✉️ (7.242) 98.2%, Artikelstandort: CASTELLANETA, TA, IT, Versand nach: WORLDWIDE, Artikelnummer: 191748126306 TARGA MOTO REPLICA SOSTITUTIVA IN ALLUMINIO "ART.102 D. LGS. 285/92" .

 TARGA PER MOTO IN ALLUMINIO REPLICA SOSTITUTIVA REALIZZATA CON ADESIVI RIPORTANTI LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA TARGA ORIGINARIA

***Nuovo codice della strada Art. 102 decreto legisl. 30/4/1992 n. 285 ***

 DIMENSIONI ORIGINALI 17,7X17,7cm 

LA TARGA E' REALIZZATA CON ADESIVI (quindi non a rilievo)

CARATTERI GRAFICI  CORRISPONDENTI ALL'ORIGINALE

(La targa non è provvista di fori per fissaggio ai quali dovrà provvedere il cliente)

**SPEDIZIONI IN TUTTA ITALIA CON CORRIERE**

*** ATTENZIONE ***

Normativa Italiana : Ricordiamo ai nostri gentili acquirenti che le targhe prodotte ITALIANE sono utilizzabili solamente in luogo privato, nel rispetto delle Leggi vigenti ed hanno esclusivamente valore decorativo e/o collezionistico. La ditta declina ogni responsabilità per eventuale uso improprio che venga fatto dei propri prodotti. Ricordiamo ai nostri utenti, che prendendo visione di questo documento lo sottoscrivono dichiarando di essere stati resi edotti circa la vigente normativa in materia, sollevando la ditta produttrice da ogni tipo di responsabilità per eventuali usi illeciti delle proprie targhe.   Invero, l’art. 100 D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, al comma 14° stabilisce testualmente quanto segue: “Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche, ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale” per le pene previste dagli artt. 477, 482, 469 e 489c.p. Publi 2000 si impegna ad apporre su ogni prodotto la dicitura con nastro adesivo “Repliche”, per cui non è responsabile per eventuali manomissioni susseguenti la vendita.
                  
  ARTICOLO DI LEGGE: Art. 102. Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa. "Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni. 1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una delle targhe di cui all'art. 100, l'intestatario della carta di circolazione deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia, che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta. 2. Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della denuncia di smarrimento o sottrazione anche di una sola delle targhe, senza che queste siano state rinvenute, l'intestatario deve richiedere alla Direzione generale della M.C.T.C. una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate dall'art. 93. 3. Durante il periodo di cui al comma 2 è consentita la circolazione del veicolo previa apposizione sullo stesso, a cura dell'intestatario, di un pannello a fondo bianco riportante le indicazioni contenute nella targa originaria; la posizione e la dimensione del pannello, nonché i caratteri di iscrizione devono essere corrispondenti a quelli della targa originaria. 4. I dati di immatricolazione indicati nelle targhe devono essere sempre leggibili. Quando per deterioramento tali dati non siano più leggibili, l'intestatario della carta di circolazione deve richiedere all'ufficio competente della Direzione generale della M.C.T.C. una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate nell'art. 93. 5. Nei casi di distruzione di una delle targhe di cui all'art. 100, comma 1, l'intestatario della carta di circolazione sulla base della ricevuta di cui al comma 1 deve richiedere una nuova immatricolazione del veicolo. 6. L'intestatario della carta di circolazione che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione anche di una sola delle targhe di immatricolazione o della targa per veicoli in circolazione di prova non provvede agli adempimenti di cui al comma 1, ovvero circola con il pannello di cui al comma 3 senza aver provveduto agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335. 7. Chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente leggibile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168.
  • Condition: Neu
  • Modello compatibile: Per Moto
  • Marca: DIBOND
  • Articolo modificato: No
  • Posizionamento: Posteriore
  • Prodotto non nazionale: No
  • Inserzione bundle: No
  • Produttore compatibile: TUTTE LE MARCHE

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